L'autenticazione di firma (o sottoscrizione) consiste nell'attestazione da parte di un pubblico ufficiale o del funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa identificazione.
Il funzionario incaricato dal Sindaco è competente ad autenticare esclusivamente le firme contenute in:
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali (non autocertificabili) di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.). I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
- istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio)
- deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone
- altri documenti per i quali sono richieste autentiche speciali, previste da specifiche normative
La sottoscrizione delle domande rivolte alla pubblica amministrazione o a gestori di pubblico servizio non è più soggetta ad autentica se la firma è apposta alla presenza del dipendente addetto, competente a ricevere la documentazione. Se la domanda, debitamente firmata, è trasmessa a mezzo posta o via fax deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido dell'interessato (artt. 21 e 38 del DPR 445/2000). La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione (art. 39 DPR 445/2000).
Il funzionario incaricato dal Sindaco non è competente ad autenticare sottoscrizioni in calce a dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private) o procure.
Non si possono quindi legalizzare deleghe, diffide ad adempiere, testamenti, sottoscrizioni di polizze assicurative o prodotti finanziari, autorizzazioni, compravendite, rinunce ed in generale tutto ciò che non ricade nella definizione di istanza o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione (comprese le pensioni estere) devono essere in lingua italiana o plurilingue.