Descrizione
Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, i detenuti, aventi diritto al voto, sono ammessi a votare con le nel luogo di detenzione.
A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione deve recare in calce l’attestazione del direttore dell’istituto comprovante la detenzione dell’elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.
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Ultimo aggiornamento pagina: 25/02/2026 12:27:21